Crostata con ricotta e visciole

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Chef Chef Andrea Orsini
Portata Dolci
Cucina Lazio

Ingredienti
  

Per la pasta frolla:

  • 300 gr farina 00
  • 3 uova
  • 150 gr burro
  • 150 gr zucchero
  • un pizzico di sale
  • scorza grattugiata di ½ limone

Per il ripieno:

  • 400 gr ricotta di pecora
  • 140 gr zucchero
  • 2 uova
  • q.b. zucchero a velo
  • q.b. scorza grattugiata di limone
  • 300 gr marmellata di visciole

Istruzioni
 

  • Mettere la ricotta in un setaccio per togliere il siero in eccesso.
  • Impastare in una capiente ciotola la farina con il burro freddo di frigo ed a piccoli pezzi, fino ad ottenere un effetto sabbioso.
  • Aggiungere le uova, lo zucchero, un pizzico di sale e la scorza del limone, impastare velocemente fino ad ottenere un composto omogeneo.
  • Trasferire il tutto su un piano di lavoro infarinato, evitando di riscaldare troppo il composto, dividerlo in due parti, coprire con la pellicola e mettere in frigorifero per circa 30 minuti.
  • Nel frattempo scolare la ricotta, aggiungere lo zucchero, le uova e la scorza di limone ed amalgamare il tutto.
  • Prendere una parte della frolla stendere, della dimensione della teglia, su un foglio di carta forno infarinata e rimettere in frigo per una decina di minuti. Sistemare poi su una teglia tonda da 28 cm., bucherellare leggermente.
  • Aggiungere sopra il composto di ricotta livellando e successivamente lo strato di marmellata di visciole.
  • Stendere anche la seconda parte della frolla, con le medesime modalità di cui sopra e coprire quindi la crostata.
  • Cuocere in forno a 170° per 40 minuti, sfornare e far raffreddare per almeno due ore, spolverizzare con lo zucchero a velo e servire.

G.d.P. Frosinone: giudice di pace annulla multa per violazione del lockdown

  • Lazio
  • Sentenze Civili
A cura dell'Avv. Luca Milani

TESTO SENTENZA IN CALCE

Clamorosa sentenza del Giudice di Pace di Frosinone che ha annullato una multa per violazione del lockdown.

Doppia argomentazione utilizzata nella motivazione della sentenza.

Da un lato il Giudicante ha rilevato l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza poiché assunta in assenza dei presupposti normativi di fonte costituzionale o ordinaria. Nello specifico, la dichiarazione di emergenza assunta dal 31 Gennaio 2020 in forza dell’art. 7, comma 1 lettera c) e 24, comma 1 del decreto legislativo 02 Gennaio 2018 n. 1 non contempla situazioni di rischio sanitario da agenti virali ma unicamente eventi calamitosi di origine naturale o provocati dall’uomo.

Per altro verso il DPCM del 9.3.2020, che ha esteso al territorio nazionale un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, ha configurato un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare in contrasto con l’art. 13 Cost., secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria.

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