SENTENZA Tribunale sez. VI – Roma, 16/07/2020, n. 11189 

Il Tribunale di Roma riconferma l’orientamento costante della Giurisprudenza di Legittimità affermando che in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 3 legge n. 431 del 1998, non è necessario che egli fornisca la prova dell’effettiva necessità di destinare l’immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare (al momento della disdetta), ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso.

Le gravi conseguenze pregiudizievoli che il locatore subisce nel caso in cui non adibisca l’immobile all’uso dichiarato nell’atto di diniego del rinnovo (il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento  del danno in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito), nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità, lasciano presumere che il locatore non invochi maliziosamente e superficialmente la particolare intenzione addotta a sostegno del formulato diniego, a meno che non emergano concreti elementi che indicano al giudice di ritenere l’intenzione dedotta irrealizzabile.