Cassazione S.U., 29 luglio 2021, n. 21761
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 29 luglio 2021 n. 21761 si è pronunciata su una questione di grande rilevanza pratica riguardante la validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio a domanda congiunta.
Dopo un’ampia rassegna della giurisprudenza e della dottrina sull’argomento, le S.U. ribadiscono l’orientamento favorevole all’ammissibilità di tali trasferimenti in favore dei coniugi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. Infatti tale accordo, inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
La questione centrale affrontata dalla Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 è quella di valutare se sia possibile il trasferimento immobiliare tramite accordi di separazione o divorzio, nel senso che tale accordo sia idoneo al trasferimento e alla trascrizione senza la necessità ad esempio di un passaggio tramite atto notarile. Chiaramente non vi sono problemi di forma se le parti si accordano per il trasferimento con l’impegno ad eseguirlo con rogito notarile dopo la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021 n. 21761 precisa poi che la validità del trasferimento immobiliare presuppone tuttavia l’attestazione da parte del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1 bis, l. n. 52/1985.Non produce invece nullità del trasferimento, il mancato compimento da parte dell’ausiliario del giudice dell’ulteriore verifica circa l’intestazione catastale dei beni e la conformità risultante dai registri immobiliari.
In conclusione con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno posto fine ad un contrasto decennale riconoscendo il diritto degli avvocati di trascrivere direttamente il provvedimento relativo alla cessione di diritti reali in favore di un coniuge e/o dei figli nell’ambito della separazione e/o del divorzio, senza che sia necessario il rogito notarile.