Il Tribunale di Savona, con la sentenza del 10.02.2022 n. 115 afferma che Il condòmino distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve pagare il consumo involontario.

 

Nel caso di specie un condomino impugnava due delibere assembleari. L’assemblea aveva deciso di esentare i condomini distaccati dall’ impianto centralizzato di riscaldamento dall’obbligo di concorrere  al pagamento delle spese relative ai c.d. consumi involontari.

Il Tribunale di Savona conclude affermando la nullità delle delibere impugnate riportando quanto dispone l’art. 1118 c.c. secondo cui “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

L’art. 1118 c.c. consente quindi al condomino di rinunciare utilizzo dell’impianto di riscaldamento ma con il distacco non è venuta meno la comproprietà dell’impianto condominiale in questione, essendo il suddetto diritto irrinunciabile. In questo caso, il condomino distaccato sarà tenuto a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto ed alle spese di conservazione e di messa a norma. Risulta assolutamente ragionevole considerare, da un lato, che anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità contigue e, d’altro lato, che la messa ed il mantenimento in funzione dell’impianto centralizzato comporta l’immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari ma anche nelle tubazioni comuni. Pertanto il condomino distaccato non è esonerato dal contribuire alle spese relative alla manutenzione della caldaia (e dunque a tutte le voci di spesa afferenti la caldaia) nonché ad una quota delle spese di consumo del carburante a titolo di consumo involontario con particolare riferimento ad es. all’energia prodotta, ma non utilizzata, consistente nel calore perso nel sistema di distribuzione fino al punto di distacco delle tubazioni e al costo del combustibile, derivante dal consumo involontario, di cui comunque beneficiano gli ambienti privati anche se non allacciati all’impianto centralizzato.

La Norma UNI 10200 prevede che i singoli condomini debbano pagare a consumo. Ma il consumo si compone di tre componenti:
• Consumo volontario per riscaldare la singola unità immobiliare, ovvero i prelievi individuali volontari (componente variabile del consumo);
• Consumo per riscaldare i locali ad uso collettivo (se dotati di caloriferi), come scale ed androne;
• Consumo involontario, ovvero il consumo imputabile alla dispersione dal sistema di distribuzione per inefficienza dell’impianto, a carico di tutti i condomini a prescindere dal consumo individuale (componente fissa del consumo).
Le spese per le tre componenti di consumo vanno così ripartite:
• La spesa per il consumo volontario in base ai prelievi individuali rilevati dal contatore o dal ripartitore;
• La spesa del consumo per riscaldare i locali ad uso collettivo in base ai millesimi di proprietà;
• La spesa per il consumo involontario, ovvero il consumo indiretto per le dispersioni dal sistema di distribuzione, in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica di ogni unità immobiliare.

 

Trib. Savona