Corte di Appello di Catania: Il diritto alla provvigione del mediatore nasce quando le parti entrano in contatto.
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TESTO SENTENZA IN CALCE
Con sentenza del 18 Novembre 2021 la Corte di Appello di Catania specifica i presupposti in presenza dei quali l’agente immobiliare matura il diritto al proprio compenso.
Il diritto del mediatore alla provvigione nasce tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività svolta senza richiedere un nesso eziologico diretto ed esclusivo ma essendo sufficiente che la “messa in contatto” tra le parti costituisca l’antecedente indispensabile alla conclusione del contratto.
Ne consegue che la prestazione dell’agente immobiliare può limitarsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti indipendentemente da un suo intervento nelle fasi delle trattative purchè, naturalmente, la conclusione dell’affare possa ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera tale cioè che senza di essa il negozio non sarebbe stato concluso.
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