Pallotte “cace e ove”

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Chef Chef Andrea Orsini
Portata Piatti vegetariani, Secondi Piatti
Cucina Abruzzo

Ingredienti
  

  • 200 gr di pecorino rigatino
  • 3 uova
  • 100 gr di pane raffermo
  • latte q.b.
  • 1 spicchio d’aglio di Sulmona
  • prezzemolo e basilico
  • 300 gr di polpa di pomodoro
  • 1 aglio ed un cipollotto
  • Olio e sale
  • pane grattugiato

Istruzioni
 

  • Tagliare a dadini il pane raffermo e metterlo in una ciotola con il latte.
  • Grattugiare il pecorino.
  • In una boule sbattere le uova, aggiungervi il pane ben strizzato, il pecorino ed il prezzemolo e basilico tritato finemente.
  • Impastare il tutto e far riposare in frigo per 1 ora; formare delle sfere della dimensione delle palline da ping pong. passarle nel pane grattugiato.
  • In una padella fare un soffritto di aglio e cipollotto e versarvi la polpa di pomodoro, far cuocere per dieci minuti.
  • Friggere le polpettine ed inserirle nella salsa.
  • Cuocere per 15 minuti e servire con basilico tritato ed un giro di olio.

Tribunale di Vasto: P.A. – La responsabilità per le insidie del manto stradale

  • Abruzzo
  • Sentenze Civili
A cura dell'Avv. Luca Milani

TESTO SENTENZA IN CALCE

La Pubblica Amministrazione è esente da responsabilità se il danneggiato non prova la non visibilità e l’imprevedibilità del pericolo.

Con una recente pronuncia il Tribunale di Vasto ha avuto modo di confrontarsi su di una questione di preminente interesse nell’ambito della responsabilità civile: il risarcimento del danno da insidia e da trabocchetto stradale.

L’attore conveniva in giudizio il Comune, deducendo di avere riportato danni fisici a causa di una rovinosa caduta all’interno dell’unica buca colma d’acqua sul tratto stradale che la stessa parte attrice stava percorrendo a piedi. L’attore contestava la responsabilità dell’Ente Pubblico, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva dell’ente, per non avere assicurato una corretta manutenzione della strada pubblica e per non aver eliminato una situazione di pericolo occulto, nonché per non aver segnalato opportunamente la presenza del pericolo.

Il Tribunale all’esito del giudizio ha escluso la responsabilità del Comune poiché non è stata provata la non visibilità e l’imprevedibilità del pericolo.

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