Tribunale di Milano: Il malessere del personale di bordo non è circostanza eccezionale
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TESTO SENTENZA IN CALCE
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10270/2019 ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace del capoluogo Lombardo nei confronti del vettore aereo che aveva disposto l’indennizzo spettante ai passeggeri per il ritardo subito dal volo.
La normativa europea (art. 5 par. 3 reg. CE 261/04) stabilisce che, in caso di cancellazione o ritardo del volo, la compagnia aerea è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria al viaggiatore, tranne nel caso in cui il vettore dimostri che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali.
Il malessere del personale di bordo può essere ritenuto una circostanza eccezionale?
Il Tribunale, condividendo le argomentazioni degli attori ha ritenuto che l’influenza che aveva colpito il pilota rendendolo inidoneo a condurre un aeromobile “non costituisce una circostanza eccezionale che sfugga alla sfera di controllo e di organizzazione della Compagnia aerea, trattandosi, per contro, di un’evenienza non rara, considerata l’incidenza delle influenze virali soprattutto in determinati periodi dell’anno”.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che l’onere di provare di aver adottato ogni misura per evitare il ritardo grava esclusivamente sulla compagnia aerea.
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