Riso alla pilota

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Chef Chef Andrea Orsini
Portata Primi piatti
Cucina Lombardia
Porzioni 4 persone

Ingredienti
  

  • 350 gr di riso vialone nano
  • 1 litro di acqua
  • Salamella
  • Vino rosso
  • Parmigiano
  • Burro
  • Sale e pepe

Istruzioni
 

  • Sgranare molto bene la salamella in una padella con burro fuso e sfumare con vino rosso.
  • In una pentola mettere l’acqua e salarla, quando arriva a bollore versare il riso in una sola volta ed in uno stesso punto, in modo da formare una piramide, l’apice deve essere di poco sopra l’acqua.
  • Dopo qualche minuto allargare il riso e cuocere con il coperchio per 12 minuti.
  • Trascorso questo tempo spegnere il fuoco, interporre tra la pentola ed il coperchio un panno di cotone da cucina e lasciare così a fuoco spento 10 minuti.
  • Al termine versare sul riso, che deve risultare cotto e completamente sgranato, la salamella ed il parmigiano e mantecare.
  • Servire al piatto aiutandosi con un coppapasta.

Tribunale di Milano: Il malessere del personale di bordo non è circostanza eccezionale

  • Lombardia
  • Sentenze Civili
A cura dell'Avv. Luca Milani

TESTO SENTENZA IN CALCE

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10270/2019 ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace del capoluogo Lombardo nei confronti del vettore aereo che aveva disposto l’indennizzo spettante ai passeggeri per il ritardo subito dal volo.

La normativa europea (art. 5 par. 3 reg. CE 261/04) stabilisce che, in caso di cancellazione o ritardo del volo, la compagnia aerea è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria al viaggiatore, tranne nel caso in cui il vettore dimostri che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali.

Il malessere del personale di bordo può essere ritenuto una circostanza eccezionale?

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni degli attori ha ritenuto che l’influenza che aveva colpito il pilota rendendolo inidoneo a condurre un aeromobile “non costituisce una circostanza eccezionale che sfugga alla sfera di controllo e di organizzazione della Compagnia aerea, trattandosi, per contro, di un’evenienza non rara, considerata l’incidenza delle influenze virali soprattutto in determinati periodi dell’anno”.

Il Tribunale ha inoltre ribadito che l’onere di provare di aver adottato ogni misura per evitare il ritardo grava esclusivamente sulla compagnia aerea.

 

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Trib. Milano

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