Tribunale di Milano: Falso in autocertificazione Covid 19, nessun obbligo di dire la verità.
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TESTO SENTENZA IN CALCE
Con sentenza del 12 Marzo 2021 Il G.I.P. di Milano ha assolto un imputato accusato di aver dichiarato il falso nell’autocertificazione Covid 19 perché il fatto non sussiste.
Da un lato, infatti, appare difficile stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire; dall’altro vale il principio nemo tenetur se detegere per cui l’obbligo di dire la verità si porrebbe in aperto contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente garantito.